HomeBenessereSaluteAssente alla visita fiscale ma reintegrato: quando il licenziamento non regge

Assente alla visita fiscale ma reintegrato: quando il licenziamento non regge

Un lavoratore licenziato per essersi reso irreperibile a tre visite mediche di controllo ha diritto alla reintegrazione quando l’azienda non riesce a provare in modo univoco quell’irreperibilità. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, che ha confermato le decisioni dei giudici di merito e respinto il ricorso del datore di lavoro. La pronuncia ribadisce un principio spesso trascurato: nel licenziamento disciplinare l’onere di dimostrare i fatti contestati grava sull’impresa, non sul dipendente.

I fatti: tre visite, tre esiti ambigui

La vicenda nasce da una malattia del 2023. Al lavoratore era stato contestato di essersi reso irreperibile in occasione di tre controlli domiciliari disposti dall’INPS: in due casi i verbali riportavano l’esito “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo”, in un altro “non ha risposto nessuno all’indirizzo”. Su questa base l’azienda aveva intimato il licenziamento per giusta causa. Il Tribunale prima e la Corte d’appello di Venezia poi, con sentenza n. 355/2025, avevano però annullato il recesso, disponendo la reintegrazione e il pagamento dell’indennità prevista dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori.

Elemento decisivo, per i giudici di merito, è stata l’ambiguità di quelle annotazioni. Le stesse espressioni potevano indicare tanto l’assenza del lavoratore quanto la difficoltà del medico a individuare l’abitazione. A rafforzare la seconda lettura concorrevano due circostanze: in date vicine a quelle contestate altri accessi erano andati a buon fine, segno che il domicilio era reperibile, e in un verbale compariva l’annotazione dell’impossibilità di lasciare l’avviso, difficilmente compatibile con una semplice assenza del destinatario.

Perché la Cassazione ha dato torto all’azienda

La Suprema Corte ha respinto tutti i motivi del ricorso. Ha ricordato, anzitutto, che l’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo è un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione è coerente e priva di vizi logici. Sul punto centrale, la Corte ha chiarito che il verbale del medico fiscale, pur essendo atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso soltanto dei fatti che il pubblico ufficiale ha compiuto o percepito direttamente, non delle sue valutazioni: diciture come “sconosciuto/irreperibile” costituiscono una sintesi valutativa dell’esito e la loro equivocità può essere accertata dal giudice senza bisogno di alcuna querela di falso.

Quanto all’onere della prova, la Cassazione ha distinto due piani spesso confusi. Nel licenziamento disciplinare è il datore di lavoro a dover provare il fatto posto a fondamento del recesso, in base all’art. 5 della legge n. 604/1966: non può quindi limitarsi a esibire un verbale ambiguo e pretendere che sia il lavoratore a scagionarsi. L’onere che grava sul dipendente in caso di irreperibilità riguarda invece il distinto profilo del diritto all’indennità di malattia verso l’INPS, non la legittimità del licenziamento.

Un solo addebito era rimasto in piedi in punto di fatto: in un’occasione il lavoratore si era allontanato per una terapia senza dare al datore la comunicazione preventiva richiesta dal contratto collettivo. Anche in questo caso, però, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito: si trattava di una violazione che il contratto punisce con sanzioni conservative e non con il licenziamento, in assenza di recidiva. Quando le parti sociali prevedono per una determinata mancanza una sanzione conservativa, il giudice può ricondurvi la condotta accertata e il licenziamento illegittimo apre alla reintegrazione; è un orientamento ormai consolidato, valorizzato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024.

Reperibilità e documentazione: cosa resta fermo

La decisione non allenta gli obblighi del lavoratore in malattia. L’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie resta pieno: per i dipendenti, pubblici e privati, il controllo può arrivare tutti i giorni, compresi sabato, domenica e festivi, nelle fasce indicate dall’INPS, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Chi deve allontanarsi in quegli orari per una visita o una terapia è tenuto, di regola, ad avvisare preventivamente il datore di lavoro e a conservare la documentazione. Una ricognizione della casistica dei tribunali sui rischi e le conseguenze delle assenze alle visite di controllo aiuta a distinguere quando la sanzione resta conservativa e quando può diventare espulsiva.

La particolarità del caso, semmai, sta proprio nella qualità dei controlli: è stata l’ambiguità dei verbali, unita agli accessi riusciti in giorni contigui, a impedire la prova dell’irreperibilità. Con attestazioni più chiare e circostanziate, l’esito avrebbe potuto essere diverso. Il messaggio che la sentenza consegna a lavoratori e imprese è duplice: da un lato, un licenziamento disciplinare deve poggiare su fatti provati e non su formule equivoche; dall’altro, la migliore tutela per il dipendente resta il rispetto delle regole e la documentazione puntuale di ogni assenza.

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